La Formazione ECM: la normativa e gli obiettivi sanitari

Tutto quello che c'è da sapere sulla normativa in materia di formazione continua in medicina: lauree abilitanti, ECM, crediti formativi e provider

La Formazione ECM: la normativa e gli obiettivi sanitari

Tutto quello che c'è da sapere sulla normativa in materia di formazione continua in medicina: lauree abilitanti, ECM, crediti formativi e provider

Il personale sanitario è tenuto alla formazione continua. Per un medico, come per uno psicologo o un odontoiatra, essere aggiornati sulle più recenti scoperte, come saper mettere in pratica le procedure più moderne è un esigenza che il legislatore ha provveduto a normare.

Lauree abilitanti e tirocinio

Per riuscire a svolgere il proprio lavoro al meglio è necessario disporre di una solida conoscenza delle pratiche e delle nozioni che le motivano. Queste competenze si acquisiscono nel corso degli anni di formazione scolastica e professionale. Per alcuni lavori, questo è un percorso particolarmente lungo e complesso. Le professioni, in particolar modo, prevedono, oltre ad un educazione di livello Universitario, anche un periodo di pratica ed eventualmente uno o più esami di Stato per ottenere l’abilitazione alla professione.

Per iscriversi agli appositi Albi Professionali e ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione, i candidati sono tenuti a superare gli esami di stato, indetti annualmente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per alcune di queste professioni, il solo conseguimento della laurea può essere sufficiente per ottenere l’abilitazione. Le novità introdotte con il Decreto cura Italia e le innovazioni presentate dell’ambito del PNRR hanno portato al varo di un’apposita legge sulle lauree abilitanti. Nel pieno dell’emergenza pandemica, si è deciso di accelerare il percorso sanitario stabilendo che le lauree in Medicina fossero immediatamente abilitanti. Con la Legge 163/2021, l’elenco delle lauree che permettono di accedere direttamente alle professioni senza sostenere l’esame di stato si è ampliato. In primo luogo, ci sono le lauree in ambito sanitario, quali quelle di psicologia, farmacia, veterinaria e odontoiatria. Oltre a queste, vi sono quelle delle scienze di base quali, chimica, biologia e fisica e le lauree a carattere tecnico come quelle per le professioni di alimentari ed edili, informatiche e industriali. A queste prime, dovrebbero aggiungersene delle altre, con successivi provvedimenti di legge.

La logica di fondo della Legge 163/2021 è quella di semplificare la conclusione percorso formativo e velocizzare l’ingresso alle professioni. Questa semplificazione si accompagna con la pratica del tirocinio durante il periodo di studi, per aggiungere una preparazione pratica a quella teorica.


ECM: la Formazione Continua in Medicina

Questa semplificazione burocratica non ha certo eliminato l’esigenza di disporre di figure professionali esperte, competenti e – soprattutto – aggiornate. Velocizzare e semplificare l’accesso alla professione ha di sicuro avuto il pregio di poter disporre di una maggiore forza lavoro nei momenti critici della pandemia. Dal punto di vista degli studenti, questo ha anche il pregio di accorciare i tempi che lo separano dallo svolgere la professione remunerata per la quale si sono preparati.

Anche per il personale medico rimane la necessità di proseguire il più a lungo possibile la formazione professionale, tanto per accumulare e strutturare il proprio patrimonio di competenze e conoscenze, quanto per aggiornare nozioni e procedure. È per loro un obbligo deontologico quello di offrire un servizio il più possibile utile e aggiornato. Anche i non addetti ai lavori hanno avuto modo di apprezzare gli sforzi compiuti durante le fasi più acute dell’emergenza Covid-19 e di comprendere come in questo campo le innovazioni, le scoperte scientifiche e la ricerca in genere possano determinare notevoli cambiamenti nelle prestazioni erogate e nell’organizzazione del lavoro sanitario.

Questo valore passa attraverso la formazione continua, grazie al quale il professionista si impegna a mantenere aggiornate le proprie conoscenze per sviluppare quelle abilità e competenze necessarie ad una pratica attuale e consapevole.

Se la scelta delle professioni sanitarie presuppone già un impegno del genere, è con l’avvio del Programma di Educazione Continua in Medicina che questo ha assunto una forma istituzionale e strutturata. Un professionista è tenuto a un percorso di aggiornamento continuo tanto sostanziale quanto formale: l’ECM prevede che questi ottenga dei crediti formativi periodici che attestano la fruizione di corsi di aggiornamento.


La normativa di riferimento

La formazione continua in medicina ha poco più di venti anni. Con i D.lgs. 502/1992 D.lgs. 229/1999 è stato istituito il Programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM), che ha avuto inizio nel 2002. I decreti, che definivano l’obbligo aggiornamento per i professionisti sanitari tramite percorsi di formazione continua. Il programma è stato poi razionalizzato dalla Legge 244/2007, che ha attribuito all’Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, la gestione del programma ECM.

Il programma ECM prevede il concorso di più soggetti, dal Ministero della Salute a cui fa capo, alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ricostituita con il DM del 27 settembre 2022, che ha il compito di definire gli obiettivi formativi pluriennali, formulare le linee guida dei percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione è l’organo che si occupa di definire i crediti formativi, gli indirizzi e l’organizzazione dei programmi, nonché i criteri di valutazione delle esperienze formative e dei requisiti per l’accreditamento delle società scientifiche. A supporto del suo operato vi sono l’Osservatorio Nazionale della Formazione Continua in Sanità, e il Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie ed il Comitato di Garanzia per l'indipendenza della formazione continua dal sistema di sponsorizzazione.

Tra gli altri soggetti coinvolti ci sono gli ordini e i collegi professionali, le associazioni professionali e i professionisti sanitari dal lato dei fruitori dei corsi di formazione, e gli organizzatori di eventi formativi di interesse, da quello di chi genera contenuti per i corsi di formazione.

Il sito dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali specifica nel dettaglio le tipologie di organizzatori di attività di formazione di ECM. Questi sono soggetti di diversa natura, sia pubblica che privata, come:

  • Università, Facoltà e Dipartimenti universitari
  • Istituti scientifici del servizio sanitario nazionale
  • Istituti del consiglio nazionale delle ricerche
  • Società scientifiche e associazioni professionali in campo sanitario
  • Ordini e collegi delle professioni sanitarie
  • Fondazioni a carattere scientifico
  • Case editrici scientifiche
  • Società, Agenzie ed Enti pubblici
  • Società, Agenzie ed Enti privati

Come funziona l’ECM: obiettivi e crediti formativi

Il Codice di deontologia medica, aggiornato nel 2014, fa esplicito riferimento al dovere di aggiornamento e formazione professionale permanente in capo agli iscritti alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO). L’articolo 19 del Codice fa esplicito riferimento alle competenze professionali tecniche e non tecniche che il medico deve acquisire in via continuativa lungo tutta la sua vita professionale che si impegna a diffondere tra collaboratori e discenti. I crediti formativi così acquisiti sono certificati dall’Ordine.

La formazione, offerta dai provider deve rispondere a dei dettagliati obiettivi formativi, così come stabilito dall’articolo 28 dell’ Accordo tra Governo, Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Gli obiettivi sono inquadrati in almeno una delle seguenti macroaree:

  • Obiettivi formativi tecnico-professionali
  • Obiettivi formativi di processo
  • Obiettivi formativi di sistema

Gli obiettivi formativi tecnico-professionali puntano allo sviluppo di quelle conoscenze tecnico-professionali individuali. Gli obiettivi formativi di processo sono orientati miglioramento delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure utili a migliorare i processi di produzione sanitari. Gli obiettivi formativi di sistema in fine mirano allo sviluppo di conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure utili ad incrementare qualità, efficienza, efficacia e sicurezza nei sistemi sanitari.

Per comprovare l’acquisizione di queste competenze, medici e personale sanitario sono tenuti ad acquisire dei crediti formativi periodici. Come per altre professioni i crediti formativi sono pensati per standardizzare l’impegno che il professionista è tenuto a mettere nella sua formazione continua. In generale, ad ogni credito formativo corrisponde un’ora di formazione, teorica o pratica. i crediti formativi sono scadenzati su base triennale: in questo lasso di tempo il personale sanitario è tenuto a ottenere 150 crediti formativi. È necessario precisare tuttavia, che il triennio appena concluso 2020-2022 è stato oggetto di modifiche burocratiche causate dalla pandemia. Questo ha comportato che fosse ridotto a 100 il numero di crediti formativi richiesti.

Il sistema mostra la sua flessibilità anche nella specifica delle possibili cause di esenzione totale o parziale. A parte le esenzioni per motivi familiari, come il congedo di maternità o l’assistenza a figli portatori di handicap, o malattie, eventuali incarichi direttivi sanitari, cooperazione con paesi in via di sviluppo o eventuali cariche elettive possono scontare i crediti richiesti nella misura di quattro per ogni mese di sospensione dell’attività sanitaria svolta.

Dall’altro lato, la mancata acquisizione non giustificata dei crediti formativi può comportare la sospensione dall’attività del professionista.


Chi eroga i corsi: la figura dei provider

La natura delle competenze che il personale sanitario deve acquisire, la criticità dell’ambito di applicazione e l’esigenza di formare su contenuti e pratiche aggiornate e di alto livello richiede una particolare attenzione sui soggetti abilitati a fornire i corsi. Questi soggetti, definiti Provider, devono essere accreditati da un’Istituzione pubblica, come la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, una Regione o una Provincia Autonoma. Queste Istituzioni possono provvedere direttamente all’abilitazione dei provider o espletare questo compito attraverso organismi delegati allo scopo.

L’accreditamento concesso qualora siano riconosciuti una serie di requisiti minimi specificati nelle Linee Guida per i Manuali di Accreditamento dei provider. Un provider può ottener un accreditamento a livello regionale o nazionale. Questo ha il solo effetto di permettere al provider di organizzare eventi formativi validi per l’ECM a livello nazionale o limitarsi alla regione di riferimento. Il sito dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali riporta una collezione di materiale audiovisivo rivolto ai provider per agevolarne la conoscenza sulle normative e sul programma ECM.


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