
Coordinatore per la sicurezza nei cantieri: obblighi formativi
Scopri chi è il Coordinatore per la sicurezza nei cantieri (CSP e CSE), quando è obbligatorio, quali compiti svolge e quale formazione è richiesta dal D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni 2025.
Nel settore dei cantieri la gestione della salute e della sicurezza richiede competenze tecniche, organizzative e normative particolarmente approfondite. Per questo motivo il Coordinatore per la sicurezza nei cantieri rappresenta una figura centrale nella prevenzione degli infortuni nei cantieri temporanei o mobili. Il suo ruolo consiste nel coordinare le attività delle imprese coinvolte, pianificare le misure di prevenzione e verificare che le lavorazioni vengano svolte nel rispetto della normativa vigente.
Il riferimento principale è costituito dal Titolo IV, Capo I del D.Lgs. 81/2008, in particolare dagli articoli 89-104 e dall'articolo 98, mentre gli aspetti formativi sono disciplinati dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR).
Chi è il Coordinatore per la sicurezza nei cantieri?
Il Coordinatore per la sicurezza è la figura incaricata di coordinare l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione nei cantieri temporanei o mobili nei quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche se non operano contemporaneamente.
Si tratta di un professionista che svolge un ruolo fondamentale sia nella fase di progettazione dell'opera sia durante l'esecuzione dei lavori, coordinando e verificando l'applicazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa.
Tra i suoi principali obiettivi vi sono:
- prevenire i rischi derivanti dalle interferenze tra le lavorazioni;
- coordinare le imprese presenti in cantiere;
- verificare il rispetto delle misure di sicurezza;
- contribuire alla riduzione degli infortuni sul lavoro.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) viene nominato durante la progettazione dell'opera, prima dell'affidamento dei lavori.
Il suo compito principale è pianificare la sicurezza del futuro cantiere, individuando preventivamente i rischi che potranno presentarsi durante l'esecuzione delle opere.
Tra le principali attività del CSP rientrano:
- redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- predisposizione del fascicolo dell'opera (ove previsto), contenente le informazioni utili per gli interventi successivi di manutenzione;
- analisi delle interferenze tra le lavorazioni;
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- coordinamento della predisposizione della valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi nei casi previsti dall'art. 91 comma 2-bis.
Il PSC costituisce uno dei documenti fondamentali della sicurezza nei cantieri, poiché definisce le modalità organizzative e le misure necessarie per ridurre i rischi interferenziali.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) opera invece durante la realizzazione dell'opera.
Il suo ruolo consiste nel verificare che quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento venga effettivamente applicato da tutte le imprese presenti in cantiere.
Tra le principali responsabilità del CSE figurano:
- verificare la corretta applicazione del PSC;
- verificare l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici;
- adeguare il PSC e il fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori;
- organizzare la cooperazione e il coordinamento tra imprese e lavoratori autonomi;
- segnalare al committente eventuali inosservanze;
- proporre la sospensione dei lavori nei casi previsti dalla normativa;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.
Lo stesso professionista può ricoprire sia il ruolo di CSP sia quello di CSE, purché siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa.
Quando è obbligatorio nominare il Coordinatore per la sicurezza?
La nomina del Coordinatore è obbligatoria quando, nel cantiere temporaneo o mobile, è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche se queste non operano contemporaneamente.
L'obbligo è previsto dagli articoli 90 e seguenti del D.Lgs. 81/2008.
La nomina deve essere effettuata dal:
- committente;
- responsabile dei lavori.
In particolare:
- il CSP viene nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione dell’opera;
- il CSE viene nominato prima dell'affidamento dei lavori.
L'omessa nomina, quando prevista, comporta specifiche responsabilità e sanzioni a carico del committente.
Chi può svolgere il ruolo di Coordinatore?
L'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce i requisiti professionali necessari per svolgere le funzioni di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Possono ricoprire l'incarico i professionisti in possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa, accompagnato dall’attività lavorativa nel settore delle costruzioni., variabile in funzione del titolo posseduto. Tra i titoli ammessi rientrano, ad esempio, specifiche lauree in ambito tecnico, la laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e i diplomi di geometra, perito industriale, perito agrario e agrotecnico, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 98.
Oltre ai requisiti di studio e di esperienza professionale, è necessario aver frequentato con esito positivo il corso di formazione abilitante per Coordinatore per la sicurezza, salvo i casi di esonero espressamente previsti dalla normativa vigente.
Quale formazione deve possedere il Coordinatore per la sicurezza?
La formazione dei Coordinatori è disciplinata dall'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha aggiornato i contenuti e l'organizzazione dei percorsi formativi precedentemente disciplinati dall'Allegato XIV.
Il percorso iniziale prevede:
- 120 ore di formazione teorica e pratica;
- verifica finale dell'apprendimento;
- rilascio dell'attestato di frequenza.
L'Accordo del 17 aprile 2025 conferma inoltre l'obbligo di:
- aggiornamento quinquennale di almeno 40 ore, necessario per poter continuare a svolgere l'incarico di Coordinatore per la sicurezza.
I corsi possono essere organizzati esclusivamente dai soggetti formatori individuati dalla normativa.
Chi è esentato dalla formazione?
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 individua alcune specifiche ipotesi nelle quali il corso di formazione abilitante per Coordinatore per la sicurezza non è richiesto.
Sono esonerati, ad esempio, i soggetti che abbiano svolto per almeno cinque anni attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. L'esonero è inoltre previsto nei casi in cui il professionista abbia già acquisito, nell'ambito di percorsi universitari o di alta formazione, competenze e contenuti formativi integralmente corrispondenti a quelli richiesti dalla normativa, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'Accordo.
In tutti i casi di esonero resta fermo l'obbligo di possedere i requisiti professionali previsti dall'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008 e di adempiere all'aggiornamento quinquennale di almeno 40 ore, necessario per poter svolgere l'incarico di Coordinatore per la sicurezza.
La formazione continua è un requisito essenziale
La normativa considera l'aggiornamento professionale un elemento indispensabile per mantenere elevate le competenze del Coordinatore.
L'evoluzione della legislazione, delle tecniche costruttive e delle modalità organizzative dei cantieri rende infatti necessario un aggiornamento periodico delle conoscenze.
L'aggiornamento quinquennale non rappresenta soltanto un obbligo normativo, ma costituisce anche un'opportunità per approfondire nuove metodologie di gestione della sicurezza, casi pratici, orientamenti giurisprudenziali e innovazioni tecniche che incidono sull'attività quotidiana di CSP e CSE.
Aggiornamento Coordinatori della sicurezza: il corso da 40 ore
Per i professionisti che devono adempiere all'obbligo di aggiornamento quinquennale previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Mega Italia Media propone il corso eLearning "Aggiornamento Coordinatori Sicurezza Cantieri".
Il percorso formativo ha una durata di 40 ore ed è fruibile completamente online, in modalità eLearning 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consentendo a professionisti e tecnici di organizzare lo studio secondo le proprie esigenze.
Il corso è rivolto ai Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri (CSP e CSE) e consente il rilascio di Crediti Formativi Professionali (CFP) validi per:
- ingegneri;
- architetti;
- geometri;
- periti industriali;
- geologi.
Il programma è progettato per approfondire gli aggiornamenti normativi, gli aspetti operativi della gestione della sicurezza nei cantieri e le competenze richieste per continuare a svolgere efficacemente il ruolo di Coordinatore.