Webcam attiva e didattica online: obbligatorietà e privacy

Attivare la telecamera durante corsi online e in videoconferenza è un obbligo?

Webcam attiva e didattica online: obbligatorietà e privacy

Attivare la telecamera durante corsi online e in videoconferenza è un obbligo?

Abbiamo già visto come Creare una videoconferenza senza intoppi e, in particolare, ci siamo chiesti se sia il caso tenere la telecamera sempre accesa durante le videolezioni.   

Durante la didattica online (aziendale, scolastica e accademica) nella forma di webinar, videocall, aule virtuali e corsi online, l'interazione umana è sicuramente diversa rispetto a quella face to face. E, molto spesso, tenere la telecamera accesa sembra essere un obbligo, essendo l'unico modo per guardarsi in faccia e non perdere il contatto visivo, nonostante il rispetto del social distancing. Senza contare che, nel contesto della formazione a distanza, l’accensione della webcam durante le sessioni formative costituisce la modalità più semplice ed efficace per poter verificare l’effettiva frequenza del corsista alla lezione. Ma in molti si saranno chiesti: l'uso obbligatorio della webcam non viola la privacy dei partecipanti all'aula online?

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) con il Pronto Ordini n. 65 dell’11 maggio 2021 fa un chiarimento su questo punto: "nell’ambito dei corsi online, in assenza di espressa regolamentazione che preveda modalità, limiti e scopo dei trattamenti dei dati, non è possibile imporre l’utilizzo della telecamera né ai docenti né ai corsisti".

In tal caso, sarà l'erogatore del corso (in quanto titolare del trattamento dei dati personali) a dover regolamentare le modalità di trattamento dei dati personali stessi e quindi a specificare attraverso la stesura di un regolamento se l’utilizzo della webcam sia obbligatorio, specificando, in tal caso, quali siano le finalità dell’obbligatorietà (per esempio, l'attestazione presenza o la limitazione alla fase del test finale) ed esplicitando anche i limiti del trattamento, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati.

Per quanto riguarda l'ambito scolastico, pur non esistendo un vero e proprio obbligo, il Ministero dell'Istruzione aveva già dato delle linee guida, specificando che se l'alunno non ha a disposizione una webcam, non si potrà obbligarlo ad acquistarla; in questo caso, anziché partecipare in diretta alla videoconferenze (in modalità aula virtuale), potrà usufruire del contenuto video in differita, direttamente sulla piattaforma digitale della scuola e cercare il confronto con il docente, come richiesto dalla legge, attraverso altri strumenti, ad esempio email, chat oppure chiamata. Diversamente, se l’alunno possiede una webcam, ma non vuole attivarla senza un giustificato motivo, l'insegnante ne potrà tenere conto nell'assegnazione del voto finale.

Nonostante ciò, l'obbligo non sussiste ed è illegittimo richiederlo o pretenderlo, in quanto potrebbe produrre un danno a un altro diritto, quale ad esempio quello alla privacy familiare (nella fattispecie, nel caso in cui lo studente abbia accesso al pc munito di webcam solo nello studio privato del genitore oppure in un ambiente comune e frequentato da tutta la famiglia o, ancora, in un ambiente in condizioni non ottimali).
In ipotesi del genere si può ritenere legittimo il rifiuto dello studente di utilizzare la webcam e quindi dare la possibilità allo studente di assistere all’insegnamento in diretta disattivando la modalità video ma conservando quella audio, così da poter ascoltare e interagire in diretta alla lezione, ma da essere “invisibile” agli altri. 

Significativa, a questo proposito, la precisazione del Ministero dell’Istruzione: “Atteso che lo svolgimento delle video lezioni in modalità telematica è riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente svolte dagli istituti scolastici, occorre precisare che l’utilizzo della webcam deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali. Nel contesto della didattica digitale, l’utilizzo della webcam durante le sessioni educative costituisce la modalità più immediata attraverso la quale il docente può verificare se l’alunno segue la lezione, ma spetta in ogni caso alle istituzioni scolastiche stabilire le modalità di trattamento dei dati personali e in che modo regolamentare l’utilizzo della webcam da parte degli studenti che dovrà avvenire esclusivamente, come sopra precisato, nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte”.

Infatti, il Garante della Privacy si è espresso chiaramente in merito alla necessità di informare gli studenti sulle finalità del trattamento dei dati durante la DAD: “Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono assicurare la trasparenza del trattamento informando gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, in ordine, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento, che deve peraltro limitarsi all’esecuzione dell’attività didattica a distanza, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, spec. art. 1; art. 13 del Regolamento).”

Inoltre, le Linee guida per la didattica digitale integrata suggeriscono che ogni Istituto si doti di una piattaforma che “risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, tenendo anche conto delle opportunità di gestione di tale forma di didattica che sono all’interno del registro elettronico, assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona anche, possibilmente, attraverso l’oscuramento dell’ambiente circostante e risulti fruibile, qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, pc) o sistema operativo a disposizione”.

In definitiva, "il Piano scolastico di istituto per la Didattica Digitale Integrata può prevedere che gli studenti tengano accesa la webcam e il microfono, ma tali indicazioni vanno previste anche nel Regolamento d’Istituto e nel Regolamento di disciplina, documenti che devono essere integrati con specifiche disposizioni sulle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica. Ciò premesso, si ritiene che – si legge nella FAQ -, in casi specifici e particolari, il diritto alla tutela della privacy dello studente e del minore debba essere tenuto in considerazione, laddove esso sia prevalente sulle scelte metodologiche e sui regolamenti dell’istituzione scolastica (ad esempio nel caso di uno studente che non voglia mostrare alcuni aspetti relativi al proprio ambiente e contesto familiare)".


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